Newsletter

Non pubblichiamo L'ARCHIVIO DELLE newsletter!

Nel corso degli ultimi 30 anni, abbiamo pubblicato migliaia di newsletter, inviate a migliaia di destinatari. Abbiamo deciso di cambiare radicalmente il modello di distribuzione degli aggiornamenti che ora sono inviati unicamente ai clienti paganti ed assistiti, interessati dalle singole tematiche. 


L'unica cosa che facciamo, tramite il sito, è pubblicare un estratto della più recente newsletter pubblicata: solo l'ultima, solo per estratto.

Pubblichiamo solo l'ultima newsletter inviata.

L'unica cosa che facciamo, tramite il sito, è pubblicare un estratto della più recente newsletter pubblicata: solo l'ultima, solo per estratto e senza i materiali a corredo. Le newsletter sono un servizio a pagamento incluso nella consulenza offerta dalla SGST srl

News da SGST srl - 8 Maggio 2023


Calendario Formazione - tutti i corsi

Pubblichiamo il calendario aggiornato dei prossimi corsi di formazione interaziendale.

È possibile iscriversi ai corsi cliccando QUI e compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/FT4Bka9q4MS4C7Fo8

SPECIFICA RISCHIO BASSO - Mod.B1 (4h) SESSIONE DI MAGGIO | 10/05/2023 dalle 14.00 alle 18.00 - Videoconferenza

 SPECIFICA RISCHIO BASSO - Mod.B1 (4h) SESSIONE DI GIUGNO | 14/06/2023 dalle 14.00 alle 18.00 - Videoconferenza

ANTINCENDIO LIV.1 (4h) | 16/05/2023 dalle 9 alle 13

ANTINCENDIO LIV.2 (8h) | 16/05/2023 dalle 9 alle 18 (1h di pausa)

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIV.1 (2h) | 31/05/2023 dalle 9 alle 11

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIV.2 (5h) | 31/05/2023 dalle 9 alle 15 (1h di pausa)

PREPOSTO (8h) | 06/06/2023 dalle 9.00 alle 18.00  (1h di pausa) - Videoconferenza

PREPOSTO AGGIORNAMENTO DECRETO LAVORO (3h) | 16/05/2023 dalle 10.00 alle 13.00  (1h di pausa) - Videoconferenza

AGGIORNAMENTO RLS (4h) | 07/06/2023 dalle 9.00 alle 13.00  - Videoconferenza

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata all'indirizzo https://sites.google.com/sgst.it/sgst/formazione/calendario-formazione 



Formazione aggiornamento biennale PREPOSTI su "Decreto Lavoro"

La figura di PREPOSTO prevede, oltre all'obbligo di formazione iniziale, un aggiornamento periodico biennale

Ogni 2 anni, ogni preposto deve aver totalizzato 6 ore di formazione di aggiornamento.

La SGST srl propone per il 16 Maggio (dalle 10.00 alle 13.00) un corso di formazione per preposti e dirigenti focalizzato sulle novità in materia di sicurezza introdotte dal decreto lavoro.

Il corso sarà valido per le 3 ore di aggiornamento ossia per la metà dell'aggiornamento necessario nel biennio.

Il corso è gratuito per i clienti assistiti da contratto di consulenza. Per partecipate è necessario compilare il modulo di iscrizione. Clicca QUI per iscriverti.

Per le aziende non assistite da contratto di consulenza, il corso può essere frequentato al costo di 100 Euro + iva per partecipante. (Si veda tabella sconti e convenzioni sul modulo di iscrizione)



Decreto "Lavoro" e modifiche alle norme in materia di sicurezza del lavoro


Nomina del medico competente.

Con la modifica dell'art. 18 comma 1 lettera a), cambiano i presupposti per la nomina del medico competente.

Fino ad oggi la nomina era necessaria solo nei casi in cui la sorveglianza sanitaria era prevista dalla legge.

Da oggi la nomina del medico diventa obbligatoria ANCHE qualora previsto dal documento di valutazione dei rischi.

Questo ampliamento rende necessario nominare il medico competente anche a prescindere dall'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria. In presenza di particolari rischi o di particolari luoghi o circostanze, se il datore di lavoro individua l'opportunità o la necessità di acquisire il parere del medico competente, diventa obbligatoria la sua nomina.

Nel documento di valutazione dei rischi diventa pertanto necessario includere una specifica analisi che documenti la valutazione del datore di lavoro in relazione al fatto che possa essere necessario (o sia esclusa la necessità di) nominare la figura del medico competente.

Le aziende assistite riceveranno l'aggiornamento del DVR riportante l'integrazione necessaria a seguito della modifica normativa.


Lavoratori autonomi e imprese famigliari

Da oggi i lavoratori autonomi sono tenuti ad utilizzare opere provvisionali al pari di qualunque altro lavoratore dipendente. Con la modifica dell'Art. 21 comma 1 lettera a), anche per le figure tradizionalmente esentate, è ora necessario l'utilizzo di opere provvisionali e la relativa formazione. Con questa modifica viene ulteriormente avvicinata la figura di lavoratore autonomo alla figura di lavoratore dipendente. 


Medico competente "sostituto"

Con la modifica degli art. 25 comma 1 lettera e-bis) ed n-bis) viene introdotta la figura del SOSTITUTO del medico competente.

Fino ad oggi le visite relative alla sorveglianza sanitaria erano riservate a medici che avessero ricevuto una formale nomina quale medico competente o, eventualmente, medico competente coordinato.

Da oggi le visite possono essere effettuate anche da un soggetto diverso: il medico sostituto viene indicato di volta in volta dal medico competente che, per ragioni gravi e motivate, non può effettuare le visite direttamente. Il sostituto non riceve alcuna nomina o alcun incarico dall'azienda e dal datore di lavoro.


Cartelle sanitarie

In occasione della prima visita, ogni chiederà al neoassunto di consegnare le cartelle sanitarie ricevute dal medico dell'azienda precedente. Spetta al medico acquisire questi documenti e sarà fondamentale avvisare i neoassunti delle necessità di procurarsi tale documentazione.


Formazione

Il Decreto lavoro prevede la futura emanazione di un nuovo accordo stato regioni che disciplini nel dettaglio alcuni aspetti della formazione, durata, contenuti, applicazione delle norme vigenti, qualifica dei formatori, enti di formazione, ecc.  Daremo notizia nel momento in cui sarà pubblicato tale accordo. (Art. 37 comma 2 lettera b-bis)


Verifiche periodiche

Gli enti abilitati alle verifiche periodiche (messa a terra, verifica apparecchi di sollevamento, ascensori, muletti, ecc) diventeranno più rigidi in funzione del nuovo ruolo e responsabilità che assumono verso gli enti competenti. (Art. 71 comma 12)


Noleggio o comodato di attrezzature

in passato era necessario indicare al concedente in uso i nominativi dei lavoratori che avrebbero utilizzato determinate apparecchiature come muletti, piattaforme di lavoro elevabili, ecc.

Da oggi, con il Decreto Lavoro, questo adempimento vine semplificato. Continua ad essere necessaria la formalizzazione della locazione o anche solo del comodato in uso, ma non è più necessario indicare i nominativi dei lavoratori. 

Al posto di tale elenco, l'azienda utilizzatrice deve autocertificare che l'apparecchiatura sarà utilizzata da lavoratori in regola con gli obblighi di formazione ed addestramento e, quindi, che siano abilitati all'uso dell'apparecchiatura stessa. (Art. 72 comma 2)

 

Datore di lavoro che fa uso di attrezzature particolari

L'introduzione dell'art. 73 comma 4-bis pone un problema interpretativo e di coordinamento con altre norme del D.Lgs 81/08. Sarà necessario attendere alcuni mesi prima di poter acquisire pareri e chiarimenti.

Il nuovo obbligo prevede che il datore di lavoro che fa uso di macchine particolari, effettui la formazione e l'addestramento previsti per tali macchine in modo da garantirne il corretto utilizzo.

Ad una prima lettura l'articolo sembra ridondante o limitato al caso in cui il datore di lavoro sia l'effettivo utilizzatore di tali attrezzature.

Tuttavia, è parere dello scrivente che la portata dell'articolo sia differente e che la sua applicazione debba riguardare altre fattispecie. In particolare, si ritiene che il nuovo articolo riguardi i datori di lavoro a prescindere dal fatto che siano occupati nelle lavorazioni e che siano i diretti utilizzatori delle macchine, ma che l'applicazione riguardi anche i datori di lavoro per il solo fatto di aver previsto nella propria organizzazione l'utilizzo di apparecchiature particolari, da parte dei propri collaboratori. 

Questa lettura della norma è giustificata dalla necessità di garantirne una corretta gestione e un corretto utilizzo da parte dei propri collaboratori: il datore di lavoro sarebbe gravato dall'obbligo di formazione necessario per l'utilizzo di tali macchine in modo da garantirne e verificarne la corretta gestione.

Questa interpretazione evidenzia una portata anomala della norma e deve essere considerata come "cautelativa" rispetto ad un possibile inadempimento. In attesa di chiarimenti sarà nostra cura informare le aziende interessate sulle corrette modalità per l'attuazione del nuovo obbligo normativo.



Decreto "Lavoro" e modifiche alle norme in materia di trasparenza e privacy

Il nuovo Decreto Lavoro modifica la recente normativa sulla trasparenza nei contratti di lavoro. A riguardo si vedano le recenti news ed in particolare l'invio del 31 Agosto 2022.

Il Decreto Lavoro modifica espressamente l'art. 1-bis del decreto trasparenza. Ora, l'articolo non parla più di tutti i SISTEMI DI MONITORAGGIO, ma solo di sistemi di monitoraggio INTEGRALMENTE AUTOMATIZZATI.

L'aggiunta di questo termine cambia radicalmente l'applicazione dell'art 1-bis sulla trasparenza, limitandolo ai soli sistemi che non richiedono alcun apporto umano e che operano con un automatismo totale. 

Inoltre il Decreto trasparenza nel 2022 ha introdotto l’obbligo di integrare i contratti di lavoro con una serie di informazioni obbligatorie. con il Decreto Lavoro è stata apportata una modifica che obbliga le aziende a mettere a disposizione dei lavoratori il contratto collettivo applicato, i contratti integrativi e i regolamenti aziendali.

Nel contempo, è stato modificato l'obbligo di indicare molti elementi contrattuali sostituendolo con la semplice indicazioni del corrispondente riferimento nella contrattazione collettiva applicata.

La SGST srl supporta le aziende nella redazione o integrazione dei contratti di lavoro perfettamente rispondenti agli obblighi di trasparenza.

Maggiori informazioni a questo link: https://www.sgst.it/in-evidenza/trasparenza-nei-contratti-di-lavoro  



Per chi lo avesse perso: Videosorveglianza e nuova CIRCOLARE INL

È stata pubblicata oggi dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la circolare 2573 del 14 aprile 2023 che affronta in modo esteso il tema della VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

A differenza di quanto pubblicato in passato, l'INL afferma con forza l'importanza del GDPR e illustra lo stretto rapporto con lo Statuto dei Lavoratori e la procedura autorizzativa prevista dall'articolo 4.

L'Ispettorato ricapitola una serie di elementi relativi all'applicazione della norma in modo da consentire alle sedi territoriali e ai datori di lavoro di poter uniformare le richieste e le aspettative di accoglimento delle domande autorizzative.

Viene inoltre presentata la posizione dell'Ispettorato in relazione ad alcuni elementi controversi e a numerose nuove fattispecie che sono state affrontate e risolte nel corso degli ultimi anni.

Ricordiamo che, in presenza di impianti di videosorveglianza, sono necessari una serie di adempimenti per il rispetto del GDRP e che, se questi impianti riprendono luoghi di lavoro, sono necessari ulteriori adempimenti autorizzativi. Le sanzioni in caso di inadempienza sono di carattere penale.  La SGST srl, nell'ambito della consulenza privacy, cura la messa a norma e le pratiche di autorizzazione degli impianti. Il servizio può essere attivato indipendentemente dalla consulenza come adempimento one-off.

Vista la complessità della materia e le numerose novità contenute nella circolare, abbiamo organizzato un incontro di formazione dedicato, valido ai fini della formazione obbligatoria annuale in materia di GDPR.

Il corso è stato registrato ed è ora disponibile sulla piattaforma e-learning.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA


La SGST srl e Bernieri Consulting restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed integrazione.

Christian Bernieri

Principal Consultant

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Corso Sempione 76 - 20154, Milano

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