La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali della prevenzione.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 definisce in modo puntuale durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi obbligatori previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Obiettivi
Il corso di formazione per lavoratori ha i seguenti obiettivi:
far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.
Chi deve essere formato
Tutti i lavoratori, indipendentemente:
dal tipo di contratto
dalla durata del rapporto di lavoro
dal settore di appartenenza
La formazione deve essere erogata prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa,
ATTENZIONE: la normativa non prevede più il periodo di 60 giorni dalla data di assunzione per completare l’attività formativa.
Perché la formazione è importante
Una formazione corretta:
riduce il rischio di infortuni
tutela lavoratori e datore di lavoro
rafforza la cultura della prevenzione
permette di affrontare eventuali controlli con maggiore serenità
Avere attestati non basta: la formazione deve essere adeguata ai rischi reali, coerente con l’organizzazione aziendale e applicata nella pratica quotidiana.
La formazione generale ha una durata minima di 4 ore ed è uguale per tutti i settori e per tutti i livello di rischio.
Ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base sulla prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, affrontando temi come:
concetti di pericolo, rischio e danno;
prevenzione e protezione;
organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D. Lgs. 81 del 2008;
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
organi di vigilanza, controllo e assistenza;
Aggiornamento della Formazione Generale
La formazione generale costituisce credito formativo permanente e non è quindi soggetta ad un obbligo di aggiornamento. Tuttavia, in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo, riteniamo buona prassi prevedere un ripasso periodico, indicativamente ogni 10 anni, per mantenere aggiornate le conoscenze di base. La decisione finale spetta comunque al datore di lavoro.
La formazione specifica è strettamente collegata ai rischi reali della mansione svolta e deve essere definita sulla base della valutazione dei rischi aziendale.
La durata varia in base al livello di rischio:
Rischio basso: 4 ore
Rischio medio: 8 ore
Rischio alto: 12 ore
I contenuti riguardano, tra gli altri:
rischi infortunistici;
meccanici generali;
elettrici generali;
macchine;
attrezzature;
cadute dall’alto;
rischi da esplosione;
rischi connessi all’impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni;
rischi biologici;
rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, campi elettromagnetici ecc.);
videoterminali;
DPI;
ambienti di lavoro;
rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato;
movimentazione manuale carichi;
movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
segnaletica;
emergenze;
procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
procedure esodo e incendi;
procedure organizzative per il primo soccorso;
incidenti e infortuni mancati;
altri Rischi.
La trattazione dei rischi sopra indicati viene declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore
di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi
propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del
D.lgs. n. 81/08.
I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.
Aggiornamento della Formazione Specifica
La formazione Specifica non è un adempimento “una tantum”.
La normativa prevede un aggiornamento che deve essere effettuato ogni 5 anni della durata minima di 6 ore, calcolate a partire dalla data di fine corso indicata sull’attestato.
Inoltre, deve essere erogato ogni volta che intervengono cambiamenti rilevanti, come:
cambio di mansione
introduzione di nuove attrezzature
modifica dei processi o dei rischi
L’aggiornamento non può limitarsi a una ripetizione dei contenuti già svolti, ma deve rispondere alle nuove esigenze operative dell’azienda.