Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 viene ridefinito in modo organico il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con importanti indicazioni anche per la figura del dirigente.
L’obiettivo dell’Accordo è quello di uniformare durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi, garantendo maggiore chiarezza e coerenza normativa per tutte le figure coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale
In questo articolo approfondiamo cosa prevede il nuovo quadro normativo per la formazione dei dirigenti.
Chi è il dirigente ai fini della sicurezza
Nel sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008, il dirigente è la figura che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri conferiti, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il nuovo Accordo ribadisce la centralità di questo ruolo, sottolineando la necessità che il dirigente acquisisca una piena consapevolezza delle responsabilità connesse alle proprie funzioni
Obiettivi e durata della formazione per Dirigenti
Il nuovo Accordo stabilisce una durata minima di 12 ore per il corso di formazione dei dirigenti .
Si tratta di una durata minima obbligatoria, che può essere ampliata in base ai rischi specifici e alle esigenze organizzative dell’azienda.
Il percorso formativo è finalizzato a fornire competenze di tipo organizzativo e gestionale in materia di salute e sicurezza.
In particolare, il corso ha l’obiettivo di:
far conoscere il ruolo del dirigente e i suoi obblighi;
approfondire le responsabilità civili, penali e amministrative;
fornire conoscenze sui rischi presenti nei contesti lavorativi;
sviluppare competenze nella gestione della sicurezza;
migliorare le capacità comunicative con le altre figure della prevenzione.
Aggiornamento del corso per Dirigenti
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore,
in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il
dirigente opera in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.
Riconoscimento della formazione pregressa
Il nuovo Accordo stabilisce che i corsi per dirigenti svolti in conformità al precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono riconosciuti come validi, con credito formativo totale .
Questo consente continuità formativa e evita la duplicazione dei percorsi già effettuati.
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Accordo è il rafforzamento del ruolo del dirigente come figura chiave nella gestione della sicurezza.
Non più solo destinatario di obblighi formativi, ma soggetto attivo nella:
pianificazione dei processi aziendali;
organizzazione delle attività lavorative;
promozione della cultura della sicurezza.
La formazione diventa quindi uno strumento strategico per migliorare l’efficacia complessiva del sistema di prevenzione aziendale.
Come individuare correttamente la figura del dirigente
Uno degli aspetti che più frequentemente genera dubbi nelle organizzazioni riguarda la corretta individuazione della figura del dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro.
È importante chiarire che il ruolo di dirigente non dipende esclusivamente dall’inquadramento contrattuale o dal titolo formale, ma dalle funzioni effettivamente esercitate all’interno dell’organizzazione.
In base al D.Lgs. 81/2008, è dirigente chi:
attua le direttive del datore di lavoro;
organizza l’attività lavorativa;
esercita poteri decisionali e di gestione;
vigila sull’operato dei lavoratori.
Di conseguenza, può essere considerato dirigente anche un soggetto che, pur non avendo formalmente questo titolo, svolge di fatto tali funzioni.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 richiama implicitamente questa impostazione, sottolineando come la formazione debba essere coerente con il ruolo realmente svolto e con le responsabilità connesse .
Una corretta individuazione del dirigente è fondamentale perché:
determina gli obblighi formativi applicabili;
incide sulle responsabilità in materia di salute e sicurezza;
contribuisce a rendere efficace il sistema di prevenzione aziendale.
Per questo motivo, le aziende sono chiamate a valutare attentamente ruoli, deleghe e poteri organizzativi, evitando di basarsi unicamente su classificazioni formali.
Il nuovo Accordo definisce in modo puntuale obiettivi formativi e contenuti minimi del corso. Di seguito la struttura prevista.
1️⃣ Modulo: Giuridico normativo
Obiettivi formativi
Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale.
Illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente.
Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza
Contenuti
Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.
La delega di funzioni.
La responsabilità civile e penale del dirigente;
la responsabilità amministrativa d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato;
prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro);
inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013).
I ruoli delle ASL, INL, VVF e INAIL;
gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.
2️⃣ Modulo: Gestione e organizzazione della sicurezza
Obiettivi formativi
Far acquisire le competenze necessarie per organizzare e gestire i processi e le attività relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Illustrare i modelli organizzativi e i sistemi di gestione aziendali con riferimento alla legislazione e normativa volontaria.
Contenuti
Modalità di gestione ed organizzazione dei processi relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008;
i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla normativa volontaria.
3️⃣ Modulo: Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro
Obiettivi formativi
Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione.
Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d'opera e somministrazione ed i relativi subappalti.
Illustrare le modalità di organizzazione delle emergenze
Contenuti
Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il dirigente opera;
importanza della sorveglianza sanitaria.
Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione;
gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.
4️⃣ Modulo: Comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori
Obiettivi formativi
Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione aziendale.
Contenuti
Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione;
gli obblighi formativi per i diversi soggetti aziendali;
gestione dei gruppi di lavoro e dei conflitti;
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
5️⃣ Modulo aggiuntivo “Cantieri” (durata minima 6 ore)
Compiti specifici del dirigente dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili
Obiettivi formativi
Far conoscere:
l’organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti
I contenuti di PSC e POS
Far acquisire le competenze in
relazione a:
verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. n. 81/2008;
verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici.
Contenuti
I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità.
La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti
Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall’art. 95 del d.lgs. n. 81/2008.
Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008;
Il cronoprogramma dei lavori.
Esempi e analisi di un PSC.
Esempi e analisi di un POS.